Si ricorda che il C.D.I nella riunione del 26/06/2024,
VISTO l’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009
VISTO l’Art. 1 comma 6 del Regolamento di Istituto
ha deliberato di dare la possibilità
alla studentessa che soffre di dismenorrea o di altri sintomi che, solamente al giudizio del medico specialista, rendono il ciclo mestruale particolarmente doloroso da non consentire di frequentare le lezioni in presenza, di avere diritto di assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese. L’assenza dalla scuola di seguito denominata «congedo mestruale scolastico», non è computata ai fini del calcolo dell’obbligo di frequenza ai sensi della legislazione vigente in materia.
La studentessa che intende usufruire del congedo mestruale scolastico, all’inizio di ogni anno scolastico, presenta al coordinatore di classe, il Modulo “Richiesta congedo mestruale” allegato alla presente circolare e corredato dalla certificazione medica specialistica relativa alle condizioni previste dal comma 1. Si sottolinea inoltre la necessità di presentazione della usuale giustificazione da parte dei genitori, in caso di studentessa minorenne, o della studentessa medesima, se maggiorenne, che indichi nello spazio riservato alla motivazione dell’assenza “Congedo mestruale”.
Nella stessa seduta del C.D.I si è voluto ribadire che, tra le deroghe relative al numero di assenze che possono compromettere la validità dell’anno scolastico e quindi la possibilità degli studenti di essere scrutinati, è compresa la “malattia o visita specialistica attestata da certificato medico, che deve essere prodotta subito dopo le assenze”.
Si allega il modulo “Congedo mestruale”
Silvia Verzì
Docente