DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;
Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Visto l’art. 2 del D.P.R 235/2007 che istituisce l’Organo di Garanzia per le sanzioni disciplinari a carico degli alunni;
Nelle more dell’emanazione delle circolari della D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Servizio del MIUR e dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, che richiamano il termine del 31 ottobre per le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nei consigli di istituto, da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata ordinanza;
Visto l’art. 6 del DPR n° 567 del 10 ottobre 1996, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 9/4/99 n. 156;
Vista La nota 2046 del 20 settembre 2021 a cura della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico che richiama la necessità di procedere al rinnovo biennale della rappresentanza studentesca nelle Consulte Provinciali per il biennio scolastico 2021/22 – 2022/23, da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata ordinanza;
Visto l’art. 2 del DPR 235/2007 che precisa che la componente studentesca dell’organo di garanzia debba essere individuata tramite elezioni
Constatato che non è possibile procedere a surroga di un componente della rappresentanza dei docenti per esaurimento della lista stessa;
Considerato che la designazione della componente genitori nell’organo di garanzia non risulta altrimenti regolamentata;
Valutata l’opportunità di organizzare le consultazioni studentesche, di cui ai punti precedenti, in uno stesso giorno,
Tenuto conto dell’attuale emergenza epidemiologica ed in particolare dell’Ordinanza del M.S. n° 21A05415 del 13 settembre che mantiene la Sicilia in zona gialla
Richiamate Le modalità organizzative utilizzate lo scorso anno in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1 co. 9 lett. s del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
Tenuto conto infine, che, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. 122/2021, possono accedere ai locali scolastici esclusivamente i genitori provvisti di valida certificazione verde,

 

DECRETA

Art. 1

Sono indette le elezioni per i seguenti Organi Collegiali:

  1. CONSIGLI DI CLASSE (componente studenti e genitori: due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti);

 

  1. CONSIGLIO D’ISTITUTO (quattro rappresentanti degli studenti; un rappresentante dei docenti);

 

  1. CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (due studenti rappresentanti l’istituto scolastico);

 

  1. ORGANO DI GARANZIA (due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti dei quali per ciascuna delle due categorie un rappresentante ordinario ed un rappresentante per eventuale sostituzione).

 

Le elezioni per il rinnovo delle componenti studentesche si svolgeranno secondo la procedura semplificata di cui all’art. 9 della O.M. 215/1991; le elezioni per la componente genitori nell’Organo di Garanzia si svolgeranno in analogia alla procedura semplificata di cui all’art. 9 della richiamata O.M. 215/1991.

Art. 2

Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti sono elettori ed eleggibili.

 Art. 3

(Operazioni di voto per le componenti alunni)

Le votazioni per il rinnovo della componente studenti in seno ai Consigli di Classe, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dei rappresentanti nella Consulta Provinciale e dei rappresentanti in seno all’Organo di Garanzia si effettueranno durante le ore di lezione di martedì 26 ottobre prossimo. In particolare l’assemblea di classe e le successive operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Durante l’assemblea gli alunni discuteranno il seguente odg:

  1. Problematiche emerse durante la fase iniziale dell’anno scolastico;
  2. Presentazioni delle candidature;
  3. Presentazione dei programmi di ciascun candidato;
  4. Presentazione delle liste per le elezioni del Consiglio di Istituto;
  5. Presentazione delle liste per le elezioni dei componenti in seno alla Consulta provinciale;
  6. Presentazione dei candidati per l’elezione di due studenti (ordinario e supplente) in seno all’Organo di Garanzia.

Alla fine dell’assemblea si procederà con la costituzione del seggio composto da un presidente e due scrutatori (non candidati) e, quindi, con le votazioni per la designazione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe. L’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto, dei rappresentanti nella Consulta Provinciale e dei rappresentanti in seno all’Organo di Garanzia si svolgeranno in modalità on-line secondo indicazioni che saranno comunicate successivamente.  Alla fine ciascun seggio elettorale (classe) provvederà alle operazioni di scrutinio, di redazione del verbale ed alla proclamazione degli eletti in seno ai Consigli di classe. I verbali, insieme alle schede saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola.

La proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto, alla Consulta Provinciale e all’Organo di Garanzia sarà curata della Commissione Elettorale che provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza.

Art. 4

(Operazioni di voto per le componenti genitori)

Nel pomeriggio di martedì 26 ottobre avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nell’organo di garanzia. Per consentire la più ampia partecipazione, compatibile con le vigenti disposizioni sanitarie, le votazioni si svolgeranno in modalità on line. Alle ore 15:00 il docente coordinatore avvierà l’assemblea tramite G-Meet, coadiuvato dai colleghi del consiglio di classe, invitando tramite gli account dei ragazzi i rispettivi genitori. I docenti presidenti della seduta esporranno la programmazione didattico – educativa, discuteranno dei problemi della classe emersi durante la prima fase dell’anno scolastico, illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e le modalità di espressione del voto.

Alle ore 15:30 inizieranno le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 19:00. Gli elettori per l’espressione del voto utilizzeranno le credenziali personali. Ulteriori indicazioni saranno comunicate in seguito.

La proclamazione degli eletti in seno ai consigli di classe e nell’Organo di Garanzia sarà curata dalla Commissione Elettorale.

  Art. 5

(Consigli di classe)

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

 Art. 6

(Componente docente)

Le votazioni per le elezioni suppletive della componente docenti del Consiglio di Istituto si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui alla O.M. 215/1991.  La consultazione avrà luogo nelle date che saranno indicate dall’Assessorato Regionale.

 Art. 7

(Date di svolgimento delle consultazioni)

Le votazioni per la elezione della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto della rappresentanza nella Consulta Provinciale e della componente studentesca nell’Organo di Garanzia si svolgeranno martedì 26 ottobre prossimo, in concomitanza con le elezioni della componente studentesca nei consigli di classe, secondo le modalità descritte all’art. 3.

Le votazioni per le elezioni della componente genitori in seno all’Organo di Garanzia si svolgeranno martedì 26 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 19:00 in concomitanza con le elezioni della componente genitori nei consigli di classe, secondo le modalità descritte all’art. 4.

Art. 8

(Formazione delle liste)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (alunni e genitori) e per ciascun organo collegiale (Consiglio di istituto, Consulta Provinciale, Organo di Garanzia)

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza ne può presentarne alcuna.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 9

(Presentazione delle liste dei candidati)

Ciascuna lista può essere presentata:

  • da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
  • da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
  • da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale (sig.ra Carmela Patanè) dalle ore 9 del 20° giorno (mercoledì 6 ottobre) e non oltre le ore 12 del 15° giorno (lunedì 11 ottobre) antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la commissione elettorale di istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.

La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste a norma dell’art. 34 della O.M. 215/91.

Art. 10

(Presentazione dei candidati e dei programmi)

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR per le rispettive categorie da rappresentare.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° (venerdì 8 ottobre) al 2° giorno (domenica 24 ottobre per le liste studentesche) antecedenti a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati alla dirigente entro il 10° giorno (sabato 16 ottobre per le liste studentesche) antecedente a quello fissato per le votazioni.

Art. 11

(Predisposizione delle schede – consultazione in presenza)

Le schede per l’espressione del voto, ove la consultazione sia svolta in presenza, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio, con riportato, su ambedue le facce dei fogli le diciture: “Elezioni del consiglio di istituto” oppure “Elezioni della Consulta Provinciale” oppure “Elezione dell’Organo di Garanzia”, oppure “Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Classe”

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”.

Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Si ricorda che, con l’eccezione delle elezioni per i rappresentanti nei consigli di classe, non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Art. 12

(Consultazione on-line)

Tutte le operazioni che si svolgono on-line (email, invio di moduli, videoconferenze, votazione) dovranno effettuarsi esclusivamente tramite il proprio account istituzionale liceospedalieri.edu.it. I genitori, qualora ancora in attesa del rilascio delle credenziali personali, potranno utilizzare gli account dei figli.

Le tradizionali schede saranno sostituite da moduli Google. Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno utilizzare le proprie credenziali liceospedalieri.edu.it. Ogni modulo è compilabile da ogni elettore una ed una sola volta.

I moduli saranno distinti per ciascuna componente (alunni, genitori, ATA, docenti) ed inviati per email a tutti gli elettori. Ciascun modulo, riporterà l’elenco delle liste, comprensivo dei motti di ciascuna e per ciascuna lista l’elenco dei candidati comprensivo degli eventuali soprannomi e consentirà la scelta di una sola lista e l’indicazione del numero di preferenze previste.

L’amministratore della G-Suite garantirà la segretezza del voto.

I seggi elettorali non saranno costituiti.

 Art. 13

(Operazioni di voto e di scrutinio in presenza)

  1. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 (Consigli di Classe) o superiori a 3 (Consiglio di Istituto), potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
  2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista.

Per le votazioni con procedura semplificata ciascun seggio elettorale (classe) provvederà alle operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per tutte e quattro le votazioni (Classe, Consiglio di Istituto, Consulta provinciale, Organo di Garanzia), in caso di consultazione in presenza. Lo stesso seggio provvederà inoltre alla proclamazione degli eletti soltanto in seno ai Consigli di classe. I verbali, insieme alle schede saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola.

Il conteggio dei voti e la proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto, alla Consulta Provinciale e all’Organo di Garanzia saranno curati della Commissione Elettorale che provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza.

  1. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
    1. numero degli elettori e quello dei votanti;
    2. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
    3. il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
  2. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.

Art. 14

(Operazioni di voto e di scrutinio on line)

  1. Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google compilando il menù a scelta singola riportante l’elenco delle liste. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, saranno espresse attraverso una sezione dedicata del modulo di voto.
  2. Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito automaticamente dalla Commissione Elettorale utilizzando la piattaforma G-Suite con il supporto dell’amministratore della stessa. Dell’operazione sarà redatto verbale che sarà inviato al dirigente scolastico. Il report con i risultati della consultazione sarà inviato al WebMaster per l’immediata pubblicazione.

Art. 16

Le modalità organizzative e lo svolgimento delle tornate elettorali di cui al presente decreto potranno subire modifiche a seguito dell’evoluzione della crisi epidemiologica ed alle conseguenti disposizioni adottate dalle autorità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vincenza Biagia Ciraldo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

decreto indizione elezioni Spedalieri