INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;
Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – istituto, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Considerato che l’attuale Consiglio di Istituto è in scadenza per decorso triennio e bisogna quindi procedere con il rinnovo secondo le regole dettate dalla O.M. n° 215 sopra richiamata;
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n° 19 del 27 settembre 2023, che fissa domenica 19 e lunedì 20 novembre prossimi rispettivamente dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 8:00 alle ore 13:30 lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto;
Vista la nota n° 29795 dell’11 settembre 2023 del MIM che conferma le istruzioni impartite negli anni precedenti
DECRETA
Art. 1
Sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto (otto rappresentanti dei docenti, due rappresentanti del personale A.T.A., quattro rappresentanti degli studenti, quattro rappresentanti dei genitori).
Art. 2
Le votazioni per la elezione del Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica 19 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 20 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
Art. 3
(Formazione delle liste)
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
Art. 4
(Presentazione delle liste dei candidati)
Ciascuna lista può essere presentata:
- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno (lunedì 30 ottobre) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (sabato 4 novembre) antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la commissione elettorale di istituto cura l’affissione all’albo e sul sito Web delle liste dei candidati.
La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste a norma dell’art. 34 della O.M. 215/91
Art. 5
(Presentazione dei candidati e dei programmi)
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° (mercoledì 1° novembre) al 2° giorno (venerdì 17 novembre) antecedenti a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Analoghi spazi saranno resi disponibili in una sezione dedicata alle elezioni del Consiglio di Istituto del sito Web. Il presentatore di lista curerà l’invio dei programmi in formato pdf al webmaster del sito tramite l’indirizzo mail istituzionale . Nello stesso periodo è consentita ai presentatori di lista la distribuzione di scritti relativi ai programmi nei locali della scuola e tramite la mail istituzionale.
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al preside entro il 10° giorno (giovedì 9 novembre) antecedente a quello fissato per le votazioni. Le riunioni potranno anche essere organizzate on-line dai presentatori di lista utilizzando la G-Workspace.
Art. 6
(Predisposizione delle schede)
Le schede per l’espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.
Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: “Elezioni del consiglio di circolo o istituto“.
Tutte le schede devono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
Per i seggi dedicati al Personale ATA e Genitori Il presidente appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: “Elezioni del consiglio di circolo o istituto”.
I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: “studenti” “Genitori”, “Personale A.T.A.”.
Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
Art. 7
(Costituzione e composizione dei seggi elettorali)
Il seggio costituito sarà unico per le tre componenti sottoindicate:
- personale docente
- personale ATA
- componente Genitori
Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati.
Art. 8
(Operazioni di voto e di scrutinio)
- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
- Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
- Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
- numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
- Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
- Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
- Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
- Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
- Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.
Art. 9
(Assemblea dei genitori)
I genitori entro giovedì 9 novembre potranno fare richiesta di indire assemblee da effettuarsi al di fuori dell’orario scolastico entro venerdì 17 novembre.
Le modalità organizzative per il voto della componente alunni nella giornata di lunedì 20 novembre p.v. saranno comunicate successivamente attraverso circolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vincenza Biagia Ciraldo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 3
Decreto indizione elezioni Consiglio di istituto